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title: "“Cappotti” su immobili soggetti a vincolo paesaggistico. Ministero della Cultura: Circolare n. 4/2021."
date: 2021-04-20
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# “Cappotti” su immobili soggetti a vincolo paesaggistico. Ministero della Cultura: Circolare n. 4/2021.

Con la **Circolare n. 4 del 4 marzo 2021** (all.) il **Ministero della Cultura** (Direzione Archeologia, Belle Arti e paesaggio) ha dettato **“linee di indirizzo”** **sulle procedure autorizzative degli interventi di coibentazione a fini di miglioramento energetico su edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” e cioè soggetti a vincolo paesaggistico**. Il riferimento è principalmente al **corretto inquadramento degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di rivestimenti a “cappotto” sulle facciate esterne degli edifici**, di particolare interesse nell’ambito del **Superbonus 110%.**

 Il punto A.2 dell’allegato A del Dpr 31/2017 prevede **l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica** per:

 
- gli “**interventi sui prospetti** o sulle coperture degli edifici, **purché** eseguiti **nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti,** quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili”;

 
- gli **“interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura”.**

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 **Nel contesto degli immobili vincolati sotto il profilo paesaggistico, la Circolare:**

 
- precisa che i **cappotti “possono comportare incrementi di spessore anche significativi**in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e dal grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento”;

 
- **esclude che sia sempre possibile realizzare i cappotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti**(in quanto pre-requisito di carattere generale);

 
- esclude che sia sempre possibile realizzare i cappotti in esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.

 **N.B.** **L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica può trovare applicazione ai soli cappotti da eseguire su edifici vincolati, realizzati dopo il 1945 (cd. edilizia contemporanea)**. Si evidenzia che, vi sono molti di questi edifici, ad esempio, nei centri storici o comunque negli altri ambiti urbani/territoriali soggetti a vincoli paesaggistici ampi ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004 cd. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

 **Tutte le volte che si è in presenza di edifici soggetti a vincolo paesaggistico e di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale in quanto realizzati prima del 1945, occorre procedere con autorizzazione semplificata ai sensi del Dpr 31/2017, poiché su di essi il rivestimento a cappotto è idoneo a modificare i caratteri architettonici e materici**.

 Peraltro si evidenzia che la tematica è stata trattata anche da alcune Soprintendenze (ad es. in Liguria), che hanno inizialmente adottato - poi ritrattando il proprio orientamento – interpretazioni molto restrittive non tanto sulle procedure autorizzatorie, quanto sulla stessa possibilità di realizzare interventi di rifacimento a cappotto su immobili vincolati e persino in generale su tutti gli edifici realizzati prima del 1946.

 Tali interpretazioni restrittive appaiono in ogni caso prive di fondamento normativo e ciò risulta confermato anche dalla **Corte costituzionale** che nella **sentenza n. 29/2021** (cfr. nostra circolare n. 81 del 12 marzo u.s.) **ha definitivamente chiarito che:**

 
- **la normativa statale sui beni culturali e paesaggistici** – ossia il D.lgs. 42/2004 – **non prevede un divieto assoluto e a priori di compiere interventi sugli immobili soggetti a vincolo;**
- **gli interventi sui beni vincolati sono consentiti, a condizione che siano compatibili con il valore culturale e paesaggistico del bene e tale compatibilità è accertata in sede di autorizzazione** (culturale o paesaggistica).


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**N.:** 122

