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title: "Annullamento del permesso di costruire. Risarcimento del danno della P.A. Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato nn. 19 e 20 del 29 novembre 2021."
date: 2021-12-15
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Annullamento del permesso di costruire. Risarcimento del danno della P.A. Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato nn. 19 e 20 del 29 novembre 2021.

**L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le Sentenze n. 19 e 20 del 29 novembre 2021** – relative a due vicende similari nelle quali i **permessi di costruire prima rilasciati sono stati poi annullati dal giudice amministrativo** in seguito al ricorso di terzi (in un caso per violazione delle distanze fra costruzioni previste dal piano urbanistico comunale e nell’altro, per l’annullamento della norma di piano che consentiva l’edificabilità dell’area) – ha affermato che è configurabile un **legittimo affidamento del privato che dà diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento del danno.**

 Il Consiglio di Stato ha specificato che:

 – **l’affidamento** *«è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che **fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività***» (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011);

 – pur sorto nei rapporti di diritto civile, **l’affidamento è ormai considerato il criterio fondamentale anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo**, ovvero quelli che si instaurano nell’esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo;

 – l’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dalla Legge 120/2020, di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, in base al quale *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”*, ha accolto una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.);

 – a fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede, **può sorgere un’aspettativa nel privato al mantenimento nel tempo del provvedimento rilasciato dall’amministrazione e dell’utilità ottenuta con esso**;

 – **si ha** **lesione dell’affidamento del privato** **nel caso di un permesso di costruire prima rilasciato dal Comune e poi annullato dal TAR su ricorso di soggetti terzi**;

 – l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento è fonte di responsabilità per**il Comune** che **dovrà risarcire il privato** **tutte le volte in cui quest’ultimo sia “ragionevolmente convinto” della sua legittimità**;

 – **il ragionevole convincimento sussiste** **quando il privato, senza colpa, abbia confidato nella correttezza del provvedimento** **e, di conseguenza, il risarcimento del danno è escluso in caso di evidente illegittimità del permesso di costruire o quando il titolare abbia conoscenza di un’impugnazione contro di esso.**


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**N.:** 352

