---
title: "D.L. n. 19/2026, cd “DL PNRR” in vigore dal 20 febbraio 2026: le semplificazioni per l’edilizia privata."
date: 2026-02-24
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
---

# D.L. n. 19/2026, cd “DL PNRR” in vigore dal 20 febbraio 2026: le semplificazioni per l’edilizia privata.

**È entrato in vigore il 20 febbraio 2026 il Decreto Legge n.19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio u.s..

 Il Decreto **introduce importanti novità in tema di**:

 
- conferenza di servizi;
- silenzio-assenso;
- realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

 **Conferenza di servizi (art. 5)**

 **Viene messa a regime la disciplina della c.d. “conferenza di servizi accelerata”**, originariamente introdotta dall’art. 13 del D.L. n.76/2020 e **finora applicabile in via temporanea** (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dall’articolo 10, c. 4 del D.L. n. 25/2025).

 Tra le principali novità si segnalano:

 
- **in tema di conferenza di servizi semplificata (c.d. “asincrona”) la riduzione dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati**(30 giorni, elevati a 60 giorni per le P.A. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea); **anche per la conferenza di servizi simultanea** (art. 14-ter della Legge n.241/1990) **viene previsto il medesimo taglio dei tempi di conclusione**;
- **la previsione che**, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, **l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva**; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza;
- **l’introduzione del cosiddetto dissenso “costruttivo”**, ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso con la quantificazione dei relativi costi.

 **Silenzio-assenso (art. 5)**

 Con lo stesso art. 5, **il D.L. in commento interviene anche sull’articolo 20, commi 1 e 2-bis della Legge n. 241/1990 in merito alle condizioni di operatività del silenzio-assenso**. In particolare:

 
- **vengono individuati in modo esplicito i casi in cui il silenzio assenso non si forma**, **ossia quando la domanda non sia ricevuta dall’amministrazione competente o sia sprovvista degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto**;
- viene **introdotto un meccanismo automatico (e telematico) di attestazione del decorso del termine** e della conseguente formazione del silenzio assenso;
- **per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta ad inviare d’ufficio l’attestazione del silenzio assenso** all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza.

 **Alloggi e residenze per studenti universitari (art. 20, c.2)**

 **L’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 19/2026** **modifica l’articolo 1-quater della Legge n. 338/2000** “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” **che, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili** **da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.**

 In particolare, **viene specificato**, attraverso l’introduzione del comma 2-ter, **che per tali interventi edilizi non è necessaria**, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, **la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato**. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.


## Custom Fields

**N.:** 77

