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title: "D.L. n. 19/2026, cd “DL PNRR” in vigore dal 20 febbraio 2026: le semplificazioni per l’edilizia privata. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 77

  [Urbanistica](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/urbanistica)    24 Febbraio 2026

# D.L. n. 19/2026, cd “DL PNRR” in vigore dal 20 febbraio 2026: le semplificazioni per l’edilizia privata.

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Conferenza di servizi (art. 5) Viene messa a regime la disciplina della c.d. “conferenza di servizi accelerata”, originariamente introdotta dall’art. 13 del D.L. n.76/2020 e finora applicabile in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dall’articolo 10, c. 4 del D.L. n. 25/2025). Tra le principali novità si segnalano: in tema di conferenza di servizi semplificata (c.d. “asincrona”) la riduzione dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (30 giorni, elevati a 60 giorni per le P.A. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea); anche per la conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter della Legge n.241/1990) viene previsto il medesimo taglio dei tempi di conclusione; la previsione che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza; l’introduzione del cosiddetto dissenso “costruttivo”, ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso con la quantificazione dei relativi costi. Silenzio-assenso (art. 5) Con lo stesso art. 5, il D.L. in commento interviene anche sull’articolo 20, commi 1 e 2-bis della Legge n. 241/1990 in merito alle condizioni di operatività del silenzio-assenso. In particolare: vengono individuati in modo esplicito i casi in cui il silenzio assenso non si forma, ossia quando la domanda non sia ricevuta dall’amministrazione competente o sia sprovvista degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto; viene introdotto un meccanismo automatico (e telematico) di attestazione del decorso del termine e della conseguente formazione del silenzio assenso; per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta ad inviare d’ufficio l’attestazione del silenzio assenso all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza. Alloggi e residenze per studenti universitari (art. 20, c.2) L’articolo 20, comma 2 del D.L. n. 19/2026 modifica l’articolo 1-quater della Legge n. 338/2000 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” che, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari. In particolare, viene specificato, attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-02-24T17:57:49+01:00", "dateCreated": "2026-02-24T17:57:49+01:00", "dateModified": "2026-02-24T17:58:32+01:00" }
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