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title: "Convertito in Legge il D.L. n. 19/2026 cd “DL PNRR”: novità in materia di conferenza dei servizi, silenzio-assenso, alloggi studenteschi."
date: 2026-04-24
categories:
  - name: "Urbanistica"
    url: "https://www.ancepadova.it/urbanistica1.md"
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# Convertito in Legge il D.L. n. 19/2026 cd “DL PNRR”: novità in materia di conferenza dei servizi, silenzio-assenso, alloggi studenteschi.

Il **D.L. 19 febbraio 2026, n. 19** recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”,***contenente, tra le altre, rilevanti novità per l’edilizia privata** di cui alla circolare ANCE Padova n. 91/2026, **è stato convertito, con modifiche, nella Legge n. 50/2026 entrata in vigore il 21 aprile u.s.**

 Di seguito, un’analisi delle **principali tematiche di interesse – conferenza di servizi, silenzio assenso e alloggi e residenze per studenti universitari** – a cura della Direzione Edilizia e Territorio dell’ANCE.

 **Conferenza di servizi (art. 5 del D.L. n. 19/2026 coordinato con L. n. 50/2026)**

 In primo luogo, **in sede di conversione sono state confermate le disposizioni auspicate dall’ANCE che mettono a regime, nella Legge n. 241/1990, alcune delle misure della conferenza di servizi cosiddetta “accelerata”** come inizialmente introdotte in via temporanea dall’art. 13 del D.L. n.76/2020 e prorogate fino al 31 dicembre 2026 dal D.L. n. 25/2025 tra cui riduzione dei termini di conclusione sia per la conferenza semplificata che per quella simultanea; previsione di una riunione conclusiva telematica in luogo dello svolgimento alla conferenza di servizi simultanea nel caso vengano acquisiti atti di assenso condizionati da modifiche sostanziali al progetto; introduzione del cosiddetto “dissenso costruttivo” ed altre.

 Durante l’iter di conversione in Legge del Decreto **sono state inoltre approvate alcune integrazioni che**, in alcuni casi, **rispondono alle richieste ANCE**. Tra le modifiche apportate si segnalano, **in particolare**, **quelle finalizzate a**:

 
- garantire un **maggiore coordinamento del testo degli art. 14-bis e 14-ter della L. n. 241/1990 con le nuove norme **come introdotte dal D.L. n. 19/2026;
- **introdurre**, nell’ambito della **riunione telematica conclusiva**della conferenza di servizi semplificata, uno **specifico criterio di decisione**. A questo scopo, riprendendo il medesimo criterio della conferenza simultanea, viene previsto che l’amministrazione procedente decida “*sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti*”;
- **far salva la previsione di cui all’art. 10, c. 4, secondo periodo del D.L. n. 25/2025, in base al quale fino al 31 dicembre 2026 le misure della conferenza di servizi cosiddetta “accelerata”** di cui all’art. 13 del D.L. n. 76/2020 **si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare nell’ambito delle procedure autorizzatorie delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC **(cfr. art. 5, c.1-bis del D.L. n. 19/2026 convertito). Al riguardo si ricorda che il citato art. 13 prevede una riduzione maggiore del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, ecc. per rilasciare la propria decisione nell’ambito della conferenza di servizi (45 anziché 60 giorni come previsto dal D.L. n. 19/2026), oltre ad alcune altre misure non riprese da quest’ultimo. **La norma** dell’art. 5, c. 1-bis del D.L. n. 19/2026 come inserita dalla legge di conversione 50/2026 **sembrerebbe quindi voler salvaguardare l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle previsioni dell’art. 13 alle sole conferenze di servizi connesse alla realizzazione delle opere finanziate con fondi del PNRR e del PNC**. Per contro **da ciò sembrerebbe derivare che a tutte le conferenze di servizi – diverse da quelle connesse alle opere PNRR e PNC** – **indette a partire** **dalla data** di entrata in vigore del D.L. n. 19/2026 **(20 febbraio 2026) trovi applicazione la disciplina ordinaria** di cui agli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990, come ora modificata dal convertito Decreto in commento.

 **Silenzio-assenso (art. 5 del D.L. n. 19/2026 coordinato con L. n. 50/2026)**

 **In sede di conversione sono state confermate le modifiche** all’art. 20, c. 1 e 2-bis della Legge n. 241/1990 in merito alle **condizioni di operatività del silenzio-assenso**.

 In particolare:

 
- **vengono individuati in modo esplicito i casi in cui il silenzio-assenso non si forma,**ossia **quando la domanda non sia ricevuta dall’amministrazione competente****o sia sprovvista degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni** del provvedimento richiesto;
- viene **introdotto un meccanismo automatico (e telematico) di attestazione del decorso del termine**e della conseguente formazione del silenzio-assenso;
- **per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta ad inviare d’ufficio l’attestazione del silenzio-assenso**all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza.

 Nel corso dell’iter parlamentare è stata inoltre introdotta una ulteriore modifica all’art. 20, c. 2-bis della L. n. 241/1990. In particolare, è stato **previsto un termine perentorio di 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro il quale, nei procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è tenuta a rilasciare la relativa attestazione.** **Decorso inutilmente tale termine, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato o dal progettista abilitato**.

 **Non è stata invece accolta**, nel corso dell’iter di conversione, **una proposta dell’ANCE volta ad estendere le nuove semplificazioni in materia di silenzio-assenso anche ai procedimenti di rilascio del permesso di costruire**. **Tale intervento sarebbe stato coerente con il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa** che, richiamando espressamente proprio l’art. 5 del D.L. “PNRR”, ha ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso anche al procedimento di rilascio del permesso di costruire, considerando peraltro essenziali i contenuti dell’istanza espressamente e tassativamente previsti dall’art. 20, c. 1 del DPR n. 380/2001 (cfr. Sentenze del Consiglio di Stato n. 2179/2026 e n. 1878/2026).

 In coerenza con tale orientamento, **l’istituto si dovrebbe ritenere applicabile in materia edilizia anche in assenza di un esplicito intervento normativo in tal senso**. Tuttavia, in riferimento alle novità introdotte dal D.L. in tema di attestazione automatica del silenzio-assenso, si evidenzia che sembrerebbe restare ferma la disciplina prevista al comma 8 dell’art. 20 in attesa di specifici chiarimenti in merito.

 **Alloggi e residenze per studenti universitari****(art. 5 del D.L. n. 19/2026 coordinato con L. n. 50/2026)**

 Confermata con la legge di conversione la previsione che **modifica l’art. 1-quater della L. n.338/2000** *“Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”* che, **nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.**

 In particolare, viene specificato, attraverso l’introduzione del comma 2-ter, che per **tali interventi edilizi non è necessaria**, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, **la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.** Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetto Testo Unico Edilizia) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.


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**N.:** 164

