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title: "Distinzione tra ricostruzione edilizia e nuova costruzione nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione: importanti chiarimenti nella sentenza del CdS n. 4155/2026. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-22T12:42:04+00:00"
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N. 211

  [Urbanistica](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/urbanistica)    22 Giugno 2026

# Distinzione tra ricostruzione edilizia e nuova costruzione nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione: importanti chiarimenti nella sentenza del CdS n. 4155/2026.

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In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che ciò che differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione, invece, si concretizza in una trasformazione del territorio implicante un consumo di suolo del tutto nuovo. Il caso esaminato riguardava la trasformazione di un complesso artigianale dismesso in una residenza di cinque piani con aumento della volumetria. Richiamando un proprio precedente orientamento (di cui alle sentenze del CdS n. 907/2020 e 3750/2022), i giudici hanno ritenuto che “la ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell’edificio preesistente, ivi inclusa la demo-ricostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio”. La pronuncia si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi a seguito delle modifiche introdotte alla nozione di ristrutturazione edilizia dal D.L. n. 76/2020, cd “semplificazioni”. Come si ricorderà, infatti, nella formulazione originaria dell’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la demolizione e ricostruzione era ammessa come ristrutturazione edilizia soltanto in presenza di una ricostruzione fedele dell’edificio preesistente. Il legislatore ha progressivamente ampliato tale nozione negli anni: dapprima, nel 2002, eliminando il requisito della fedele ricostruzione e poi, nel 2013, con il D.L. n. 69/2013 superando anche il vincolo del rispetto della sagoma originaria. Da ultimo, il D.L. n. 76/2020 ha ulteriormente rafforzato tale impostazione, prevedendo espressamente la possibilità di realizzare l’edificio ricostruito con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quelle dell’edificio originario e consentendo “incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, con la sentenza in argomento, torna a valorizzare l’evoluzione normativa degli ultimi anni, ribadendo che l’elemento distintivo fondamentale tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione è la preesistenza del manufatto. Ciò che rileva, quindi, non è la sostanziale conservazione delle caratteristiche originarie dell’edificio, bensì l’assenza di consumo di suolo del tutto nuovo, che continua a rappresentare il tratto distintivo della nuova costruzione. La pronuncia appare di particolare rilievo alla luce delle più recenti pronunce sul tema che, al contrario, pur riconoscendo la non necessità del requisito della “continuità” con l’edificio preesistente, hanno comunque affermato che, nelle varie evoluzioni della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” che si sono susseguite, è sempre rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica (Consiglio di Stato, n. 8542/2025; TAR Milano, n. 284/2026) ovvero limitarsi al riuso del volume preesistente senza comportare una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito (per cui opere che rimodellano la morfologia del suolo come, ad esempio, sbancamenti o realizzazione di piani interrati o che accorpano volumi di pertinenze all’edificio principale violano questo principio). La sentenza in esame, invece, si pone in una posizione diversa e rappresenta un passo importante pur restando comunque necessario un definitivo chiarimento dei confini della ristrutturazione edilizia, al fine di superare i recenti contrasti interpretativi.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-06-22T10:55:48+02:00", "dateCreated": "2026-06-22T10:55:48+02:00", "dateModified": "2026-06-22T10:56:21+02:00" }
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