Statuto

Statuto

STATUTO 
ANCE PADOVA 
Approvato dall'Assemblea Straordinaria 
6 luglio 2022 

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione delle imprese edili e complementari della provincia di Padova” di seguito anche “ANCE Padova”.

L’associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall’Ance stessa.

Art. 2

Scopi

L’Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all’assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l’Associazione, in particolare:

a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali       e le relative priorità nell’ottica delle esigenze dell’imprenditoria, dell’ammodernamento e dello sviluppo del territorio;

b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;

c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;

d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;

f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;

g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;

h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;

i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;

j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;

k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;

l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;

m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;

n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d’intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;

o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;

p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;

q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;

r) assume, nell’interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado.

s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell’Associazione.

Art. 3

Rapporti con l'Ance

ANCE Padova è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L’Associazione adotta il Codice Etico dell’Ance, i cui principi formano parte integrante del presente Statuto.

L'adesione di ANCE Padova  all'Ance comporta l'adesione automatica ad Ance Veneto e l’inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti di Ance Veneto comporta l’irregolarità dell’Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 dello Statuto dell’Ance.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate dall’Associazione l’obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale.

Art. 4

Sede

L'Associazione ha sede in Padova e può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO SECONDO

SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5

Sistema Associativo

L’Associazione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;

b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

É facoltà dell’Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all’art. 2.

Art. 6

Ammissione dell’impresa associata

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Sull’ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Con specifico regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.

Art. 7

Durata del rapporto associativo dell’impresa associata

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

Il primo biennio decorre dal 1° gennaio dell’anno nel quale è stata accettata la domanda di adesione.

Nei casi di perdita della qualità di impresa associata di cui alle lettere b), c),  e), f) dell’art. 10 l’impegno della stessa ai fini contributivi scade con effetto immediato.

Art. 8

Diritti delle imprese associate

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall’Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9

Obblighi delle imprese associate

L’appartenenza all’Associazione comporta i seguenti obblighi:

a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell’Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;

b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l’Associazione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall’Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;

d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l’obbligo di far aderire all’Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Padova, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;

e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite nell'ambito territoriale di competenza di ANCE Padova per scopi identici o analoghi a quelli di cui all'art. 2;

I "soci effettivi" non possono far parte contemporaneamente

f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Art. 10

Perdita della qualifica di impresa associata

La qualifica di impresa associata si perde per:

a) recesso esercitato da parte dell’impresa;

b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;

c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle

disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;

d) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver

preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;

e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell’azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;

f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

Art. 11

Imprese Assistite

Fanno parte dell’Associazione in qualità di “imprese assistite” tutte le imprese esercenti l’attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza interprovinciale del Veneto – CEIV – con riferimento al territorio della provincia di Padova, che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite, oltre ai servizi di natura contrattuale, hanno diritto a ricevere i servizi deliberati dal Consiglio Generale del Collegio e partecipano alle iniziative realizzate dal Collegio nell’interesse specifico della categoria.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 12

Soci Aggregati

Sono soci aggregati gli istituti, gli enti privati, i professionisti, i consulenti e le società interessate all’attività dell’edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

Sulla domanda di adesione, sottoscritta da chi rappresenta l’istituto, l’ente o la società o dalla persona fisica richiedente, delibera il Consiglio Generale nelle forme previste dall’art. 6.

I soci aggregati di ANCE Padova non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 13

Contributi

La quota associativa dovuta dalle imprese associate e dalle imprese aggregate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.

Art. 14

Anagrafe

Presso l’Associazione è istituita un’anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell’Ance e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di Ance (ed eventuali altre categorie).

L’Associazione è obbligata a comunicare all’Ance le variazioni dell’anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest’ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall’Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

GOVERNANCE

Art. 15

Governance

Sono Organi della Governance:

a) l’Assemblea

b) Organi direttivi:

- il Consiglio generale

- il Consiglio di Presidenza

c) Il Presidente e il/i Vice Presidenti

d) Organi di controllo:

- il Collegio dei Garanti contabili

- i Probiviri

e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà dell’Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 16

Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di ANCE Padova sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura. In tale senso l’impresa comunicherà all’Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all’atto dell’iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti.

Le modalità elettive sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 17

Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell’Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari.

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per un ulteriore mandato.

 Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all’Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell’Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell’organo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell’Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l’Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell’anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che:

rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e dell’Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell’organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall’Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi atro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 32.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità, con l’eccezione degli Enti che hanno la rappresentanza su più Provincie, devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 18

Assemblea dei soci – Costituzione e voti

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate.

La determinazione dei voti spettanti in Assemblea a ciascun socio si effettua sommando i voti risultanti dall’applicazione delle sotto indicate tabelle in base ai contributi associativi:

- per la parte di contributo:

  • fino a € 2.000,00: 1 voto per ogni € 100,00 o frazione superiore a € 50,00;
  • oltre € 2.000,00 e fino a € 4.000,00: 1 voto per ogni € 250,00 o frazione superiore a € 125,00;
  • oltre € 4.000,00 e fino a € 8.000,00: 1 voto per ogni € 500,00 o frazione superiore a € 250,00;
  • oltre € 8.000,00: 1 voto per ogni € 1.000,00 o frazione superiore a € 500,00.

I voti spettanti sono attribuiti in base ai contributi dovuti e versati per l’anno precedente alla data dell’Assemblea; ove a tale data non fossero disponibili i dati riferiti ai contributi dovuti e versati, ai fini dell’attribuzione dei voti spettanti si farà riferimento a quelli di competenza del penultimo anno precedente.

L’esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell’Ance.

L’attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata dal Direttore.

In ogni caso la regolarizzazione contributiva potrà avvenire fino a trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l’avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea.

Il “socio effettivo” ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro “socio effettivo”, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 16, mediante apposita delega scritta.

La delega, sottoscritta in originale da una delle persone indicate all’art. 16, deve essere completa di timbro del socio delegante.

Ciascun “socio effettivo” non potrà rappresentare per delega più di un altro socio.

Art. 19

Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata e/o per posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l’elezione di Presidente e Vice Presidenti che sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l’elezione delle cariche sociali, all’inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato il 65% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 60% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Le assemblee possono essere tenute attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza per lo svolgimento delle quali verrà adottato apposito regolamento da parte del Consiglio Generale.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa.

Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l’Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 20

Attribuzioni dell’Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) determinare le direttive di massima dell'attività dell’Associazione sulla base della relazione del Presidente;

b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i due Vice Presidenti e il Tesoriere;

c) eleggere i dieci componenti il Consiglio Generale;

d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili;

e) eleggere i Probiviri;

f) approvare la relazione annuale sulle attività dell’Associazione presentata dal Consiglio Generale;

g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l’Associazione dovrà seguire per l’attuazione delle finalità previste dall’art. 2.

Spetta all’Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione a norma del successivo art. 39;

c) deliberare in merito ad ogni altra materia che non sia di spettanza dell’Assemblea in sede ordinaria.

Art. 21

Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano n.10 componenti eletti dall’Assemblea dei Soci.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l’ultimo Past President, i Probiviri e i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti e, in mancanza, per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest’ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 22

Consiglio Generale – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;

b) nominare e/o designare i rappresentanti dell’Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente e provvedere, su proposta del Consiglio di Presidenza, alla nomina degli Amministratori e/o dei Consiglieri nelle Società partecipate;

c) nominare i membri delle commissioni referenti;

d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; oppure disporre deliberazioni da sottoporre all’Assemblea dei soci;

e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;

f) approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva da presentare all'Assemblea;

g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;

h) sovraintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;

i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 26, settimo comma lett. i);

j) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;

k) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell’Associazione;

l) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;

m) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell’Associazione;

n) ratificare i provvedimenti di cui all’art. 24 lettera f);

o) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;

p) deliberare sulle proposte di cui all’art.24 lett. o).

Art. 23

Consiglio di Presidenza - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

a) il Presidente,

b) I due Vice Presidenti,

c) il Tesoriere.

d) i Presidenti degli Enti Bilaterali, nel caso in cui essi rappresentino imprese associate ad ANCE Padova.

e) il Presidente del Gruppo Giovani.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell’Ance provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 24

Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell’Assemblea;

b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell’azione dell’Associazione e darne attuazione;

c) definire le linee politiche dell’Associazione;

d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell’Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;

e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell’Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;

f) deliberare l’ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri.

Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;

g) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell’interesse e a vantaggio dei soci;

h) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell’Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;

i) deliberare la costituzione o partecipazione dell’Associazione in società o enti con scopo di lucro e proporre al Consiglio Generale i nominativi degli Amministratori e/o dei Consiglieri nelle Società partecipate;

l) deliberare l’ammissione e la cessazione dei soci aggregati,       in conformità all’accordo nazionale di cui all’art.12; nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;

m) deliberare la costituzione in giudizio dell’Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;

n) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;

o) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.

Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 25

Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l’autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 26

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni.

A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all’art. 27, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l’accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell’Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso.

Spetta in particolare al Presidente di:

a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d’urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;

b) rappresentare l’Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;

c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;

d) intrattenere        rapporti con      i           terzi      nella     sua qualità        di rappresentante dell’Associazione;

e) adottare i provvedimenti necessari         per       il miglior svolgimento dell'attività dell’Associazione;

f) sovraintendere all'ordinamento dei servizi dell’Associazione e a tutti gli atti amministrativi;

g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell’Associazione;

h) curare che tutti gli atti dell’Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;

i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;

l) proporre all’Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;

m) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni.

n) assumere e licenziare personale dell’Associazione ad eccezione del Direttore, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento.

Art. 27

Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest’ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all’Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un’eventuale sostituzione.

Art. 28

Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di due sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell’art. 20, primo comma lett. b) e dell’art. 26, settimo comma lett. l), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Art. 29

Commissioni Referenti

Nell’ambito di ANCE Padova possono essere costituite Commissioni Referenti per materia, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, i rapporti sindacali, le opere pubbliche e  l’edilizia e la promozione edilizia, territorio e ambiente.

 La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Coordinatore nominato dal Presidente.

Ciascuna Commissione sarà composta da un numero di Componenti determinato in modo da assicurare la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai soci ordinari.

È compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Art. 30

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

E’ componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 36 e 37 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all’Assemblea.

Art. 31

Il Collegio dei Garanti Contabili

L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all’approvazione del bilancio, all’Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall’Assemblea.

Art. 32

I Probiviri

L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l’Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

 Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell’Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall’Assemblea, al Presidente del Tribunale di Padova tra quelli eletti dall’Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L’istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l’automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell’Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall’Assemblea designano all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione.

Salvo quanto previsto dall’art.17 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell’Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l’eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 33

Gruppo Giovani Edili

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il “Gruppo Giovani Edili”.

Il Gruppo ha lo scopo precipuo di:

a) stimolare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione;

b) promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economico, sociali, tecnici, politici e culturali dell’industria delle costruzioni;

c) segnalare nominativi di propri componenti da iscrivere in organi associativi;

d) propagandare al di fuori, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi del suo ambito l’azione imprenditoriale mediante dibattiti o Associazioni ed ogni altra forma di comunicazione.

Possono entrare a far parte del Gruppo Giovani Edili i soci di cui all’art. 16, primo comma, e i rispettivi figli che partecipano o che intendono partecipare all’attività imprenditoriale.

L’appartenenza al Gruppo cessa comunque al compimento del quarantunesimo anno di età.

Il Gruppo è dotato di un proprio regolamento approvato dal Consiglio Generale il quale provvederà anche a determinare il budget economico annuale di spesa sulla base dei progetti presentati.

TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 34

Direzione

Il Direttore sovraintende a tutti gli uffici dell’Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore propone al Presidente l’assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell’Associazione.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

Art. 35

Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

a) dalle quote e dai contributi di cui all’art.13;

b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione;

c) dalle rendite e da ogni altra entrata;

d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’ANCE Padova e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 36

Amministrazione e Gestione

All’amministrazione del fondo comune dell’Associazione provvede il Presidente conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa.

Art. 37

Esercizio finanziario- Bilancio

L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell’Ance conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all’esame del Consiglio Generale dell’Associazione che ne delibera la presentazione all’Assemblea.

All’Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull’attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea che dovrà procedere all’esame ed all’approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti Contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché della relazione dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell’Associazione, nella settimana che precede l’Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell’Assemblea a norma dell’art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea per l’anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate o delle uscite.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dell’Associazione.

Art. 39

Durata – Scioglimento

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all’Assemblea. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’ Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell’Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all’aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 40

Recesso

Nel caso di mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto esercitate a norma della lettera b) dell’art. 10, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall’Assemblea Generale.

Art. 41

Richiamo allo Statuto dell’Ance

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell’Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell’Ance.

NORME TRANSITORIE

Il testo dello Statuto che precede troverà applicazione dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale dei soci.

a) Consiglio Generale

In via transitoria, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e sino alla data dell’Assemblea del 2023, il Consiglio Generale sarà composto, oltre che dal Consiglio di Presidenza individuato nel successo punto c), dai nove componenti in carica nell’attuale Consiglio Direttivo  di ANCE Padova e dal Past President.

I nomi dei componenti del Consiglio Generale, come sopra specificato, sono indicati nell’Allegato A).

L’Assemblea del 2023 provvederà ad eleggere i componenti elettivi del nuovo Consiglio Generale, secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto, con un mandato quadriennale ai sensi dell’art. 17 dello stesso.

Detti Consiglieri elettivi potranno essere rieletti al termine del loro mandato (anno 2027) per una sola volta, in applicazione del principio di cui all’art. 17, terzo comma, dello Statuto, non computandosi, quindi, il mandato svolto nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto fino alla data dell’Assemblea del 2023.

b) Presidente

Il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto proseguirà il suo mandato biennale e, precisamente, sino alla Assemblea del 2023.

Ancor in deroga a quanto previsto all’art. 17, secondo comma, dello Statuto, alla scadenza del mandato, nel 2023, il Presidente potrà essere rieletto per un ulteriore mandato, di durata quadriennale.

Inoltre in via transitoria, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e sino alla data dell’Assemblea del 2023, non troverà applicazione quanto previsto dall’art. 27.

c) Consiglio di Presidenza

In via transitoria, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e sino alla data dell’Assemblea del 2023, il Consiglio di Presidenza sarà composto:

-  dal Presidente in carica;

-  dai due Vicepresidenti, uno dei quali assumerà la qualifica di “Tesoriere”;

-  dai Presidenti degli Enti Bilaterali, nel caso in cui essi rappresentino imprese associate ad ANCE Padova;

-  dal Presidente del Gruppo Giovani.

I nominativi dei componenti di detto Consiglio di Presidenza, come costituito a partire dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono indicati nell’Allegato B).

d) Tesoriere e Collegio dei Garanti contabili

In via transitoria, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto  e sino alla data dell’Assemblea del 2023, la funzione di Tesoriere verrà svolta da uno dei tre Vicepresidenti, su proposta del Presidente.

In via transitoria, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e sino alla data dell’Assemblea del 2024, l’art. 31 che regolamenta la funzione del Collegio dei Garanti Contabili non troverà applicazione. Risultano pertanto parimenti sospesi tutti i richiami dello Statuto che fanno riferimento al ruolo, alle funzioni ed agli adempimenti posti a carico di tale organo.

e) Probiviri

In via transitoria, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e sino alla data dell’Assemblea del 2024, i nominativi dei Probiviri sono indicati nell’Allegato C).

In detto periodo le funzioni attribuite al suddetto organo dall’art. 32 dello Statuto saranno svolte, in quanto compatibili, con il numero ridotto di tre membri rispetto al numero minimo di cinque, previsto dal medesimo articolo.

Tutto quanto sopra in deroga alle disposizioni contenute nello Statuto.

* * *

ALLEGATO A)

NOMINATIVI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE

Gerotto Alessandro

  Presidente Ance Padova

Graziani Gabriele

  Vice Presidente Ance Padova

Prearo Giovanni

  Vice Presidente Ance Padova

Zampiron Alberto

  Presidente Gruppo Giovani Ance Padova

Cavagnis Giacomo

  Presidente C.E.I.V.

Grosselle Monica

  Presidente Scuola Edile CPT

Balin Luigino

  Consigliere Ance Padova

Broetto Carlo

  Consigliere Ance Padova

Canton Lucio Massimo

  Consigliere Ance Padova

Cavaliere Simone

  Consigliere Ance Padova

Fabris Enrico Maria

  Consigliere Ance Padova

Luise Giuliana

  Consigliere Ance Padova

Martini Federico

  Consigliere Ance Padova

Mengato Antonio

  Consigliere Ance Padova

Veronese Ugo

  Consigliere Ance Padova

Cazzaro Mauro

  Past President Ance Padova

ALLEGATO B) 

NOMINATIVI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Gerotto Alessandro

       Presidente Ance Padova

Graziani Gabriele

       Vice Presidente Ance Padova

Prearo Giovanni

       Vice Presidente Ance Padova

Zampiron Alberto

       Presidente Gruppo Giovani Ance Padova

Cavagnis Giacomo

       Presidente C.E.I.V.

Grosselle Monica

       Presidente Scuola Edile CPT

ALLEGATO C) 

NOMINATIVI DEI PROBIVIRI

Cavagnis Giacomo

Finco Orlando

Grosselle Monica

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